Videosorveglianza
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Versione del 6 giu 2019 alle 11:53 di Admin (discussione | contributi) (→Illeciti penali in materia di videosorveglianza)
Indice
- 1 Leggi emanate sulla videosorveglianza
- 2 Videosorveglianza privata
- 3 Principali leggi applicabili in materia di videosorveglianza
- 4 Prescrizioni Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di videosorveglianza
- 5 Prescrizioni normative e sindacali applicabili in materia di videosorveglianza
- 6 Prescrizioni normative e sindacali applicabili in materia di videosorveglianza
- 7 Sentenze della cassazione in materia di videosorveglianza
- 8 Relazione tecnica
- 9 Illeciti penali in materia di videosorveglianza
- 10 DPIA in materia di videosorveglianza
Leggi emanate sulla videosorveglianza
- Adempimenti richiesti dal Provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza
- Pareri e moduli Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Sentenze della Cassazione
- Modulistica INL da presentare e relazione tecnica
- Illeciti penali inerenti la Videosorveglianza
- DPIA necessaria per la videosorveglianza
Videosorveglianza privata
Abitazione privata
Puoi montare la VDS mettendo i cartelli
Ci vuole l’ autorizzazione per :
- Le telecamere finte
- Le telecamere spente
- Le telecamere su sistema di allarme
Per la Privacy ci vuole :
- Informativa
- Nomine x AdS, x incaricati VDS
- Cartelli Appositi
- DPIA
Luogo di lavoro
- richiesta INL
- Domanda INL1
- Relazione Tecnica
- Caratteristiche tecniche
- 60 giorni per la risposta
- non puoi riprendere i lavoratori
- non puoi riprendere zone pubbliche e di passaggio
- 24-48 h di registrazione poi sovrascrivi
- Log mantenuti almeno 6 mesi
Principali leggi applicabili in materia di videosorveglianza
Le principali leggi in materia di videosorveglianza, sono le seguenti:
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 [doc. web. n. 1712680]
- Videosorveglianza - Provvedimento generale sulla videosorveglianza 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482]
- Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy 29 novembre 2000 [doc. web n. 31019]
- L'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Prescrizioni Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di videosorveglianza
- Autorizzazione per impianti di videosorveglianza, ai sensi dell’art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
- Interpello 03/2019 Consulenti del lavoro – negato il silenzio assenso INL
non è consentita l’installazione di impianti per i controlli a distanza in assenza di un autorizzazione espressa sia essa di natura negoziale ( l’accordo sindacale ) o amministrativo ( il provvedimento dell’Ispettorato ).
- INL-Videosorveglianza-1881-del-25022019
risolve la questione se il cambio di titolarità dell’impresa renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative presso le sedi territoriali dell’Ispettorato, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi, mediante apposita comunicazione.
- INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza
fornisce indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione di impianti audiovisivi e l’utilizzazione di dati biometrici.
Prescrizioni normative e sindacali applicabili in materia di videosorveglianza
Le principali misure tecniche ed organizzative adottate ai fini degli adempimenti richiesti dal citato provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/2010, sono le seguenti:
- Definizione di una procedura per regolamentare l’utilizzo del sistema, i soggetti autorizzati a visionare e/o accedere alle registrazioni, le modalità con le quali sono garantiti i diritti dei lavoratori, il periodo di conservazione delle riprese, le attività di manutenzione, etc.;
- Predisposizione dell’informativa “breve” (Cartello con ideogramma) con cui comunicare agli Interessati che stanno per accedere ad una zona video sorvegliata;
- Predisposizione di una informativa che contenga tutti gli elementi richiesti dal provvedimento del Garante e dall’art. 13 del Codice Privacy;
- Designazione individuale degli Incaricati tramite lettera di nomina che identifica gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato
Prescrizioni normative e sindacali applicabili in materia di videosorveglianza
- Predisposizione dell’elenco degli eventuali Responsabili e degli Incaricati alla visione e al trattamento delle immagini;
- Verifica, almeno annuale, dell’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa;
- Adozione di un sistema idoneo per la gestione degli accessi logici agli strumenti di visione, acquisizione, modifica e cancellazione delle immagini e agli archivi elettronici in cui vengono conservate;
- Adozione di strumenti idonei per la gestione degli accessi fisici agli archivi di conservazione delle immagini e agli strumenti di visione.
- Conservazione delle immagini in archivio per un lasso temporale di 48 ore in linea con le previsioni del provvedimento e con le esigenze di tutela delle persone e del patrimonio perseguite.
Sentenze della cassazione in materia di videosorveglianza
Installazione delle telecamere senza autorizzazione - datore responsabile penalmente
Con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato che l'installazione di telecamere all'interno dell'azienda e puntate direttamente sui dipendenti, effettuata senza attendere l'autorizzazione della DTL o l'accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, anche se le stesse risultano spente. La Suprema Corte, evidenzia come vada prioritariamente tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videoripresa, anche se la telecamera risulta spenta sino benestare dell'ispettorato del lavoro.
- Cassazione penale, sez. III, sentenza 11/06/2012 n° 22611
la Suprema Corte aveva negato la configurabilità dell’illecito penale in parola qualora, pur in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, l’installazione delle telecamere fosse preceduta dalla sottoscrizione di un apposito documento autorizzativo da parte della totalità dei dipendenti (e non soltanto da una loro rappresentanza);
- Cassazione penale, sez. III, sentenza 08/05/2017 n° 22148
Con la sentenza n. 22148 depositata l’8 maggio 2017, la Terza sezione penale conferma la condanna alla pena di €. 600 di ammenda per la datrice di lavoro rea di aver installato, all'interno di un negozio di scarpe, due telecamere senza il preventivo passaggio in sede sindacale e senza l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.
Relazione tecnica
Relazione tecnica, da consegnare con la domanda , firmata dal legale rappresentante contenente:
- Premessa
- Motivazione della richiesta
- Inquadramento legislativo
- Struttura societaria e impianto VDS
(Descrizione dell’ immobile e delle caratteristiche tecniche dell’impianto di VDS, Tempi di ripresa , Visione e Durata delle registrazioni , gestione dei log, gestione nomine)
Illeciti penali in materia di videosorveglianza
- Art. 167- bis (Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque comunica o diffonde al fine di trarre profitto per se' o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per se' o altri ovvero di arrecare danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, e' punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il consenso dell'interessato è richiesto per le operazioni di comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.
- Art. 167- ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sè o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 167.
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 11241 del 1^ giugno 2016, ha fornito importanti precisazioni sulla sanzionabilità della installazione di impianti di video-sorveglianza nei luoghi di lavoro in assenza di previo accordo sindacale o di autorizzazione rilasciata dalla DTL territorialmente competente ovvero direttamente dal Ministero del Lavoro, così come previsto dall'art. art. 4 L. 300/1970 (modificato da ultimo dall'art. 23 del D.Lgs n. 151/2015)
Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della Legge n. 300/1970), salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
La violazione della norma non è esclusa se :
- dalla circostanza che tali apparecchiature siano solo installate ma non ancora funzionanti
- dal fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente
- e neppure, secondo alcune sentenze, nel caso di telecamere "finte" montate a scopo esclusivamente dissuasivo.
In conclusione, la condotta criminosa è rappresentata dalla mera installazione non (preventivamente) autorizzata dell'impianto, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.
DPIA in materia di videosorveglianza
5. Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).
3. monitoraggio sistematico: trattamento utilizzato per osservare, monitorare o controllare gli interessati, ivi inclusi i dati raccolti tramite reti o "la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico" (articolo 35, paragrafo 3, lettera c))15. Questo tipo di monitoraggio è un criterio in quanto i dati personali possono essere raccolti in circostanze nelle quali gli interessati possono non essere a conoscenza di chi sta raccogliendo i loro dati e di come li utilizzerà. Inoltre, può essere impossibile per le persone evitare di essere soggette a tale trattamento nel contesto di spazi pubblici (o accessibili al pubblico);
5. trattamento di dati su larga scala: il regolamento generale sulla protezione dei dati non definisce la nozione di "su larga scala", tuttavia fornisce un orientamento in merito al considerando 91. A ogni modo, il WP29 raccomanda di tenere conto, in particolare, dei fattori elencati nel prosieguo al fine di stabilire se un trattamento sia effettuato su larga scala16:
- il numero di soggetti interessati dal trattamento, in termini assoluti ovvero espressi in percentuale della popolazione di riferimento;
- il volume dei dati e/o le diverse tipologie di dati oggetto di trattamento;
- la durata, ovvero la persistenza, dell'attività di trattamento;
- la portata geografica dell'attività di trattamento;
7. dati relativi a interessati vulnerabili (considerando 75): il trattamento di questo tipo di dati è un criterio a motivo dell'aumento dello squilibrio di potere tra gli interessati e il titolare del trattamento, aspetto questo che fa sì che le persone possono non essere in grado di acconsentire od opporsi al trattamento dei loro dati o di esercitare i propri diritti. Gli interessati vulnerabili possono includere i minori (i quali possono essere considerati non essere in grado di opporsi e acconsentire deliberatamente e consapevolmente al trattamento dei loro dati), i dipendenti, i segmenti più vulnerabili della popolazione che richiedono una protezione speciale (infermi di mente, richiedenti asilo o anziani, pazienti, ecc.) e, in ogni caso in cui sia possibile individuare uno squilibrio nella relazione tra la posizione dell'interessato e quella del titolare del trattamento.