Azioni

Videosorveglianza

Da Wikis.

Versione del 6 giu 2019 alle 11:45 di Admin (discussione | contributi) (Sentenze della cassazione in materia di videosorveglianza)

Leggi emanate sulla videosorveglianza

  • Adempimenti richiesti dal Provvedimento generale del Garante sulla videosorveglianza
  • Pareri e moduli Ispettorato Nazionale del Lavoro
  • Sentenze della Cassazione
  • Modulistica INL da presentare e relazione tecnica
  • Illeciti penali inerenti la Videosorveglianza
  • DPIA necessaria per la videosorveglianza

Videosorveglianza privata

Abitazione privata

Puoi montare la VDS mettendo i cartelli

Ci vuole l’ autorizzazione per :

  • Le telecamere finte
  • Le telecamere spente
  • Le telecamere su sistema di allarme

Per la Privacy ci vuole :

  • Informativa
  • Nomine x AdS, x incaricati VDS
  • Cartelli Appositi
  • DPIA

Luogo di lavoro

  • richiesta INL
  • Domanda INL1
  • Relazione Tecnica
  • Caratteristiche tecniche
  • 60 giorni per la risposta
  • non puoi riprendere i lavoratori
  • non puoi riprendere zone pubbliche e di passaggio
  • 24-48 h di registrazione poi sovrascrivi
  • Log mantenuti almeno 6 mesi

Principali leggi applicabili in materia di videosorveglianza

Le principali leggi in materia di videosorveglianza, sono le seguenti:

  • Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 [doc. web. n. 1712680]
  • Videosorveglianza - Provvedimento generale sulla videosorveglianza 29 aprile 2004 [doc. web n. 1003482]
  • Videosorveglianza - Il decalogo delle regole per non violare la privacy 29 novembre 2000 [doc. web n. 31019]
  • L'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Prescrizioni Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di videosorveglianza

non è consentita l’installazione di impianti per i controlli a distanza in assenza di un autorizzazione espressa sia essa di natura negoziale ( l’accordo sindacale ) o amministrativo ( il provvedimento dell’Ispettorato ).

  • INL-Videosorveglianza-1881-del-25022019

risolve la questione se il cambio di titolarità dell’impresa renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative presso le sedi territoriali dell’Ispettorato, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi, mediante apposita comunicazione.

  • INL-Circolare-n-5-del-19-febbraio-2018-Videosorveglianza

fornisce indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti l’installazione di impianti audiovisivi e l’utilizzazione di dati biometrici.

Prescrizioni normative e sindacali applicabili in materia di videosorveglianza

Le principali misure tecniche ed organizzative adottate ai fini degli adempimenti richiesti dal citato provvedimento in materia di videosorveglianza del 08/2010, sono le seguenti:

  • Definizione di una procedura per regolamentare l’utilizzo del sistema, i soggetti autorizzati a visionare e/o accedere alle registrazioni, le modalità con le quali sono garantiti i diritti dei lavoratori, il periodo di conservazione delle riprese, le attività di manutenzione, etc.;
  • Predisposizione dell’informativa “breve” (Cartello con ideogramma) con cui comunicare agli Interessati che stanno per accedere ad una zona video sorvegliata;
  • Predisposizione di una informativa che contenga tutti gli elementi richiesti dal provvedimento del Garante e dall’art. 13 del Codice Privacy;
  • Designazione individuale degli Incaricati tramite lettera di nomina che identifica gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato

Prescrizioni normative e sindacali applicabili in materia di videosorveglianza

  • Predisposizione dell’elenco degli eventuali Responsabili e degli Incaricati alla visione e al trattamento delle immagini;
  • Verifica, almeno annuale, dell’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa;
  • Adozione di un sistema idoneo per la gestione degli accessi logici agli strumenti di visione, acquisizione, modifica e cancellazione delle immagini e agli archivi elettronici in cui vengono conservate;
  • Adozione di strumenti idonei per la gestione degli accessi fisici agli archivi di conservazione delle immagini e agli strumenti di visione.
  • Conservazione delle immagini in archivio per un lasso temporale di 48 ore in linea con le previsioni del provvedimento e con le esigenze di tutela delle persone e del patrimonio perseguite.

Sentenze della cassazione in materia di videosorveglianza

Installazione delle telecamere senza autorizzazione - datore responsabile penalmente

Con sentenza n. 4331 del 30 gennaio 2014, la Cassazione ha affermato che l'installazione di telecamere all'interno dell'azienda e puntate direttamente sui dipendenti, effettuata senza attendere l'autorizzazione della DTL o l'accordo con le rappresentanze sindacali, comporta la responsabilità penale del datore di lavoro, anche se le stesse risultano spente. La Suprema Corte, evidenzia come vada prioritariamente tutelato il bene giuridico della riservatezza del lavoratore e, di conseguenza, il reato di pericolo a carico del datore può configurarsi con la mera installazione non autorizzata dell'impianto di videoripresa, anche se la telecamera risulta spenta sino benestare dell'ispettorato del lavoro.

  • Cassazione penale, sez. III, sentenza 11/06/2012 n° 22611

la Suprema Corte aveva negato la configurabilità dell’illecito penale in parola qualora, pur in assenza di accordo con le rappresentanze sindacali o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, l’installazione delle telecamere fosse preceduta dalla sottoscrizione di un apposito documento autorizzativo da parte della totalità dei dipendenti (e non soltanto da una loro rappresentanza);

  • Cassazione penale, sez. III, sentenza 08/05/2017 n° 22148

Con la sentenza n. 22148 depositata l’8 maggio 2017, la Terza sezione penale conferma la condanna alla pena di €. 600 di ammenda per la datrice di lavoro rea di aver installato, all'interno di un negozio di scarpe, due telecamere senza il preventivo passaggio in sede sindacale e senza l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro.